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Agevolazioni Fiscali per donazioni alle ONLUSL'associazione CooperAction è stata riconosciuta Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) secondo il decreto legislativo n. 460 del 04/12/97, con l'iscrizione all'Anagrafe delle Onlus con effetto dal 23/12/08 ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.M. n. 266 del 18/07/03 Con tale riconoscimento, ai sensi dell'Art. 13 del decreto legislativo n. 460 del 04/12/97 e dell'Art. 14 del decreto legge n. 35 del 14/03/05, convertito in legge n. 80 del 14/05/05, sono previsti benefici per gli individui e per le imprese che versano contributi in suo favore. In particolare i benefici per i contribuenti in materia di erogazioni liberali alle ONLUS possono essere riepilogati come segue. A) PERSONE FISICHE 1. Detrazione dall'IRPEF pari al 19% delle erogazioni in denaro fino a euro 2.065,83
Ai sensi dell'articolo 14 del del Decreto Legge n. 35 del 14/03/05, successivamente convertito in Legge n. 80 del 14/05/05, la somma ammessa in deduzione dal reddito complessivo del soggetto erogatore è nel limite del 10% del reddito dichiarato, e comunque nella misura massima di euro 70.000,00 annui. Ciò significa che una Persona Fisica il cui reddito è pari ad esempio ad euro 27.350,00 può dedurre dal proprio reddito euro 2.735,00 (10% del reddito dichiarato), mentre chi è possessore di un reddito di euro 780.000,00 può dedurre solo sino ad euro 70.000,00. B) IMPRESE 1. Deduzione dal reddito sino al 10% del reddito dichiarato e sino ad un massimo di 70.000,00 euro Per le erogazioni effettuate a decorrere dal 17/03/2005, ai sensi dell'articolo 14 del del Decreto Legge n. 35 del 14/03/05, successivamente convertito in Legge n. 80 del 14/05/05, la somma ammessa in deduzione dal reddito complessivo del soggetto erogatore è nel limite del 10% del reddito dichiarato, e comunque nella misura massima di euro 70.000,00 annui. Resta ferma la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'articolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte ovvero deduzione nel limite del 2% del predetto reddito e deducibilità sino a 4 milioni di lire (euro 2.065,83) se tale importo risultasse superiore al precedente limite del 2%. Ciò significa che qualora ad esempio il reddito sia pari ad euro 8.000.000,00 ed euro 800.000,00, pari al 10%, e la somma ammissibile quale deduzione è il limite massimo di 70.000,00 €, posso optare per la vecchia normativa che permette di dedurre sino ad un massimo del 2% del reddito d'impresa e cioè 160.000,00€. Restano invariate le modalità di erogazione così come esplicitate nei paragrafi precedenti. 2. Deduzioni del costo del personale per servizi gratuiti fino al 5 per mille del costo complessivo Sono deducibili dal reddito (Art. 13 D.Lgs. 460/97) le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizio erogate a favore di ONLUS, nel limite del 5 per mille dell'ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano dalla dichiarazione dei redditi (Art. 65 comma 2 lettera c-septies del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il D.P.R. n. 917 del 22/12/86). 3. Non rilevano ai fini del reddito le cessioni gratuite delle derrate alimentari e prodotti farmaceutici. Le derrate alimentari ed i prodotti farmaceutici (Art. 13 D.L. 460/97), alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il D.P.R. n. 917 del 22/12/86. La disposizione del comma precedente si applica a condizione che delle singole cessioni sia data preventiva comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al competente ufficio delle entrate (le cessioni di beni facilmente deperibili e di modico valore sono esonerate dall'obbligo della comunicazione preventiva) e che la ONLUS beneficiaria, in apposita dichiarazione da conservare agli atti dell'impresa cedente, attesti il proprio impegno ad utilizzare direttamente i beni in conformità alle finalità istituzionali e, a pena di decadenza dei benefici fiscali, realizzi l'effettivo utilizzo diretto. Il cedente, entro il quindicesimo giorno del mese successivo, deve annotare nei registri, previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la qualità e la quantità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese. La cessione gratuita di beni, alla cui produzione e scambio è diretta l'attività dell'impresa, godono dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, per effetto della modifica apportata all'art. 10, n. 12, del DPR 633/1972. Per la cessione gratuita di derrate alimentari e prodotti farmaceutici, per un costo superiore a 10 milioni di lire (euro 5.164,57), l'azienda deve comunicarlo preventivamente anche all'Ufficio IVA e alla Guardia di Finanza e la ONLUS deve rilasciare l'attestazione di cui sopra attraverso "dichiarazione sostitutiva di atto notorio". 4. Non rilevano ai fini del reddito le cessioni gratuite di beni il cui costo specifico non superi £ 2 milioni (euro 1.032,91 - concorre al limite di cui al punto 1) I beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, diversi da derrate alimentari e prodotti farmaceutici, qualora siano ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il D.P.R. n. 917 del 22/12/86. La cessione gratuita di tali beni non rileva ai fini del reddito se di importo, sostenuto per la produzione o l'acquisto, corrispondente al costo specifico degli stessi complessivamente non superiore a 2 milioni di lire (euro 1.032,91). La cessione gratuita di beni, alla cui produzione e scambio è diretta l'attività dell'impresa, godono dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, per effetto della modifica apportata all'art. 10, n. 12, del DPR 633/1972. Tale cessione gratuita si considera erogazione liberale ai fini del limite di cui all'art. 65, comma 2, lettera c-sexies del predetto testo unico (concorre cioè al raggiungimento del limite di detraibilità del 2% del reddito di impresa, e comunque sino a 4 milioni di lire, euro 2.065,83, anche se tale importo risultasse superiore al precedente limite del 2%). La disposizione del comma precedente si applica a condizione che delle singole cessioni sia data preventiva comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al competente ufficio delle entrate e che la ONLUS beneficiaria, in apposita dichiarazione da conservare agli atti dell'impresa cedente, attesti il proprio impegno ad utilizzare direttamente i beni in conformità alle finalità istituzionali e, a pena di decadenza dei benefici fiscali, realizzi l'effettivo utilizzo diretto. Il cedente, entro il quindicesimo giorno del mese successivo, deve annotare nei registri, previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la qualità e la quantità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese. Per chiarimenti o ulteriori informazioni non esitare a contattarci!
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